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Avviso all’utenza - L.r. 22 febbraio 2019, art. 36, spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi

Pubblicata il 12/03/2019

AVVISO ALL'UTENZA

Si segnala all’utenza che sulla G.U.R.S. del 26 febbraio 2019 – Parte I n.9 è stata pubblicata la legge regionale 22 febbraio 2019, n.1, recante ««Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale.»».

Tale legge regionale, tra le altre, reca all’art.36 - rubricato Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi - una disciplina volta alla tutela delle prestazioni professionali rese nei procedimenti ad istanza di parte presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese ed ha previsto che “…le istanze volte al rilascio di titoli endoprocedimentali sono corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell’incarico al professionista sottoscritta dal richiedente il titolo in conformità alle disposizioni del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445…” (comma 1).

La disposizione segnalata prevede altresì, al suo secondo comma che “..l’amministrazione, al momento del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente..”.

L'art. 36 della L.R. n.1/2019 ha praticamente dettato le indicazioni per le amministrazioni definendo due gradi di controllo per l’attuazione della tutela professionale:

  • nel primo, ovvero la presentazione delle istanze relative al rilascio di titoli, i soggetti richiedenti devono allegare all'istanza anche la lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta in conformità al D.P.R. 445/2000;

  • nel secondo, ovvero al momento del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, l'amministrazione deve acquisire la dichiarazione del professionista attestante il pagamento delle spettanze da parte del committente, anche questa resa in conformità al D.P.R. 445/2000.

Infine, il terzo comma dispone che “.. la mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall’iter attivato…”.

Tale norma è entrata in vigore già dal 26 febbraio 2019, stesso giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, per cui le istanze a far data dal 27/02/2019 vanno già corredate delle citate dichiarazioni.

Naturalmente non sono incluse tra le istanze volte al rilascio di titoli endoprocedimentali tutte quelle che istanze non sono (comunicazioni etc…..) come per esempio quella prevista al comma 3, art.3, della l.r. n.16/2016 CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata).

Alla presente comunicazione si allegano i due modelli di dichiarazione previsti al comma 1 e 2 dell’art.36 sopra citato.

Trapani, 12/03/2019

Il Segretario Generale

F/to Dott. Giuseppe Scalisi

 


Allegati

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Allegato ModelliArt36Lr1_2019_Dichiarazioni.odt 19.88 KB
Allegato ModelliArt36Lr1_2019_Dichiarazioni.pdf 665.18 KB

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